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I Giudici della II Sezione penale della S. Corte di Cassazione, riuniti all’udienza del 19.02.2010 N.R.G. 37788/2009 hanno confermato la sentenza del GUP di Ascoli Piceno, rigettando il Ricorso di Emidio Orsini e della Banca di Roma che chiedeva di essere prosciolta con formula piena
perché il Fatto non sussiste.
In sostanza, nella sentenza impugnata, n. 117/2009, il GUP aveva riscontrato l’esistenza dell’elemento oggettivo del reato di usura, aveva cioè verificato che il costo del denaro effettivamente applicato dalla Banca di Roma è stato superiore al limite indicato dall’art. 644 c.p. . Ha ritenuto sussistente inoltre, il nesso causale tra la condotta degli indagati ed il fatto descritto nel capo di imputazione.
Aveva però ritenuto di dichiarare che “il fatto non costituisce reato” per gli episodi di sforamento del tasso soglia per “insussistenza dell’elemento psicologico”, adducendo sostanzialmente, a fondamento del proprio convincimento, che l’esiguità e l’episodicità dei superamenti sono elementi idonei ad escludere “la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraia”.
Tanto ha confermato la Cassazione, nonostante il parere contrario del Procuratore Generale, presso la Corte di Cassazione, il quale aveva chiesto l’annullamento della sentenza del GUP e la remissione degli atti alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per il rinvio a giudizio della Banca.
La sentenza della Corte, di cui attendiamo di leggere le motivazioni, a giudizio di SOS UTENTI, rappresenta un allarmante orientamento per il quale, le Banche, istituzionalmente abilitate all’esercizio del credito, non rispondono penalmente della propria condotta, in quanto, lievi ed episodici sforamenti del tasso soglia non configurano l’elemento soggettivo del reato stesso di usura.
Tale assunto, invero, non considera che i riferiti episodici e lievi sforamenti non sono stati applicati solo ad Orsini, ma alla quasi totalità dei correntisti in rosso, di modo che, le riferite somme, moltiplicate esponenzialmente per la sterminata massa di coloro che hanno utilizzato il credito bancario (milioni di utenti), vengono ad assumere una consistenza tale da incidere addirittura in maniera sostanziale sui bilanci degli Istituti di Credito.
Sarebbe assurdo ipotizzare che un Istituto di Credito possa agire con le modalità proprie di un singolo usuraio, cioè applicando tassi astronomici ad un singolo soggetto.
La strategia delle Banche è, appunto, di celare l’usura, con sforamenti episodici e di lieve entità, di modo che possa essere praticata in maniera generalizzata all’insaputa della quasi totalità dei correntisti in rosso.
Inoltre, è del tutto opinabile il giudizio in merito all’esiguità ed episodicità degli sforamenti, se si pone mente a quanto stabilito in materia civile, ex art. 1815, secondo comma c.c. . in base al quale se sono convenuti interessi usurari non sono dovuti interessi.
Da ultimo, in attesa di leggere i motivi della sentenza, tralasciamo ulteriori considerazioni e riflessioni, che ci riserviamo di esprimere in ordine a quella che riteniamo una battaglia di civiltà in favore della legalità e nell’interesse dell’economia nazionale,
si ricorda che l’art. 644 c.p. disciplinante il reato di usura, punisce, espressamente come aggravante, il fatto di usura commesso “se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare”.
I membri della Corte sono stati i seguenti:
Presidente :
CARMENINI Secondo Libero ;
Consiglieri :
PAGANO Filiberto ;
GALLO Domenico – relatore ;
FUMU Giacomo ;
CERVADORO Mirella .
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L'associazione SOS UTENTI, prende atto della sentenza e, dopo aver letto le motivazioni, si riserva di intensificare la caccia a chi permette
le microrapine delle Banche, a danno della clientela.
In sostanza sembra che se la Banca ruba poco, per tutti fa peccato, ma nessuno va all’inferno!!!