Decreto 18 settembre 2009 - Consulta Associazioni Sicurezza Alimentare
marted́ 03 novembre 2009
DECRETO 18 settembre 2009  
Istituzione della Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

(09A12775) (GU n. 253 del 30-10-2009 ) 

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio - che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione  alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza  alimentare - ed in particolare il considerandum 22 nonche' gli  articoli 9 e 42 concernenti la necessita' di consultazioni con consumatori e produttori;
  Visto il decreto-legge  1°  ottobre 2005, n. 202, recante «misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.244, ed in particolare l'art.1, che, tra l'altro, istituisce il Dipartimento della  sanita' pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006, n.189, che - nel disciplinare l'organizzazione e le competenze  del  Dipartimento  della sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione  e  la sicurezza degli alimenti - istituisce, tra l'altro, il Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, cui sono affidate, in particolare, anche le funzioni relative alla Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare;
  Visto il decreto  del  Ministro  della salute 12 settembre 2003 e successive modificazioni, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, che attribuisce all'ufficio III del predetto Segretariato lo svolgimento delle nominate funzioni relative alla Consulta delle  Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare;
  Ravvisata la necessita' di procedere all'istituzione della predetta Consulta;
  Considerato che il Piano sanitario nazionale 2006-2008, adottato con decreto del  Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, indica, tra  gli  obiettivi  prioritari di salute  del  Servizio  sanitario nazionale, la sicurezza alimentare e la nutrizione;
  Considerato, altresi', che per il perseguimento di detti obiettivi di protezione della  salute  e  di rafforzamento della capacita' di scelta  del  cittadino  puo'  essere  utile un maggior coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e dei produttori;
  Rilevato, sulla base di quanto precede, che la predetta Consulta si connota  come il momento di condivisione e di confronto con il mondo produttivo  e  con  la  societa' civile intorno ai temi sicurezza alimentare e nutrizionale;
  Visto il decreto legislativo 6  settembre 2005, n. 206, ed in particolare l'art.137, che prevede l'istituzione dell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, presso il  Ministero dello sviluppo economico ed il relativo aggiornamento;
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 5 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 26  novembre  2008, di  ultimo aggiornamento del predetto elenco;
  Vista la legge 30 dicembre  1986, n.936, recante norme sul Consiglio  nazionale dell'economia e del lavoro, ed in particolare l'art.13, concernente la  designazione di  rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale;
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, concernente delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per taluni atti di competenza  dell'amministrazione  al Sottosegretario di Stato, on.le Francesca Martini;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione  della  Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare

1. E' istituita, presso il Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, la Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.


Art. 2.

Compiti

1. La Consulta di cui all'art. 1, e' il Tavolo di confronto tra le Istituzioni pubbliche e le  Associazioni  dei  consumatori  e  dei produttori in materia di sicurezza alimentare e di corretta alimentazione.

2. La Consulta ha il compito di:
   favorire  lo  scambio  di  informazioni  tra  le  Associazioni dei consumatori e dei produttori al fine di facilitare le capacita' di scelta del cittadino per un consumo consapevole e una dieta corretta; fornire elementi di valutazione utili alla presa di decisioni da parte del Comitato strategico di indirizzo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 luglio 2007;
   contribuire alle iniziative di comunicazione disposte dagli organi competenti.


Art. 3.

Composizione

1. La Consulta e' presieduta dal capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la  nutrizione e la sicurezza degli alimenti del  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o suo delegato, ed e' composta da:
   direttore del segretariato nazionale della valutazione del rischio della  catena  alimentare,  direttore  della direzione generale della sicurezza   degli   alimenti  e  della  nutrizione,  direttore  della direzione  generale  della sanita' animale e del farmaco veterinario, direttore  della  direzione  generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o loro delegati;
   un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico o suo delegato;
   un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o suo delegato;
   un rappresentante del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare o suo delegato;
   sette rappresentanti delle Regioni e Province autonome, designati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome o loro delegati;
   un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei consumatori ed  utenti  presenti  nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico o loro delegati;
   un numero - equivalente a quello dei rappresentanti di cui al punto precedente - di rappresentanti delle Associazioni dei produttori designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o loro delegati.

2. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare esperti nelle materie inserite all'ordine del giorno.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio III del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.


Art. 4.

Funzionamento

1. Il Presidente dispone la convocazione - a cadenza, di norma, quadrimestrale - della Consulta e formula l'ordine del giorno; la segreteria della Consulta predispone la documentazione necessaria per la discussione e redige i relativi verbali.

2. La Consulta puo' articolare i propri lavori per tavoli tematici.

3. Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con l'esterno e comunica in nome e per conto della stessa.


Art. 5.

Durata

1. I rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche  agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni dei produttori, restano in carica tre anni.


Art. 6.

Oneri

1. Il funzionamento della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali.




Roma, 18 settembre 2009
 
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