Stipulare un mutuo significa, in parole semplici, prendere in prestito una somma di denaro, con o senza garanzia ipotecaria, ed impegnarsi a restituirla in un determinato tempo (normalmente lungo) ed a pagare interessi. I mutui possono essere a tasso variabile, fisso o misto.
Il contratto di mutuo pu? presentare varie problematiche legate a numerosi aspetti, ma le questioni pi? frequenti sono legate:
- al computo degli interessi anatocistici sempre presenti nel sistema di ammortamento c. d. alla francese: rata costante comprendente una quota crescente di capitale e decrescente di interessi;
- all?indeterminatezza ed all?indeterminabilit? del tasso di interesse applicato;
- al cumulo degli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo;
- ai tassi di interesse usurai;
- alla continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere dopo la decadenza del beneficio del termine;
TASSO DI INTERESSE APPLICATO
In merito al tasso di interesse applicato, questo pu? essere indicato:
- in cifre;
- attraverso un piano di ammortamento;
- per relationem, criterio soddisfatto solo dove esistano vincolanti discipline sul saggio, fissate su scala nazionale;
Nei mutui spesso:
- Il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivamente applicato (Tasso Annuo Effettivo);
- Il tasso di interesse indicato risulta difforme da quello sul quale ? stato costruito il piano di ammortamento;
- Il tasso di interesse risulta ancorato ad indici non oggettivamente ed obiettivamente individuabili (PRIME RATE ABI, RIBOR, LIBOR, EURIBOR, ecc?);
- Il tasso di interesse risulta parametrato all?andamento dell?ECU o di altra valuta;
In luogo di tali tassi, previo accertamento giudiziale della ragione, si applica il TASSO LEGALE se si tratta di rapporti antecedenti all?entrata in vigore del D. Lgs. N? 385/93 (TUB), altrimenti si applicano i tassi sostitutivi di cui al settimo comma dell?ART. 117 TUB.
INTERESSI DI MORA
Gli interessi di mora non possono essere calcolati sulle quote interessi delle singole rate non pagate giusta sentenza della Corte di Cassazione N? 2593 del 20\2\2003;
DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE
Se ? stata richiesta al mutuatario, al momento della decadenza dal beneficio del termine, l?integrale restituzione del capitale residuo (oltre alle rate scadute) e se ? stata avviata un?azione esecutiva nei confronti del mutuatario stesso, la Banca mutuante non pu? continuare a pretendere la restituzione, attraverso la continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere, n? delle quote di capitale incorporate nelle rate di ammortamento, perch? ne ha gi? richiesto la restituzione con il capitale al momento della decadenza dal beneficio del termine, n? della parte interessi delle rate di ammortamento, perch? gli stessi sono calcolati sulla base dell?intera durata del mutuo inizialmente prevista, che ? venuta meno, appunto, con la decadenza del beneficio del termine.
VERIFICA CONTABILE E RILIEVI INDETERMINATEZZE
I professionisti della SOS UTENTI sono dotati della necessaria attrezzatura tecnico-scientifica per enucleare da ogni contratto di mutuo le indeterminatezze e le incongruenze che possano ricondurre le rielaborazioni alla rivendicabilit? del tasso legale o di quello sostitutivo ex settimo comma dell?art. 117 TUB.
Inoltre, su richiesta dei legali di parte, la SOS UTENTI effettua ogni tipologia di rielaborazione volta a Consulenze Tecniche di Parte su qualsiasi tipo di mutuo.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- Atto di Mutuo
- Atto di erogazione e quietanza;
- Avvisi scadenza rate;
- Quietanza pagamento rate;
- Estratto conto rilasciato dalla Banca dei pagamenti effettuati e tassi praticati;
- Eventuale corrispondenza con la Banca;
- Eventuale Atto di precetto;
- Eventuale atto di pignoramento;
- Eventuali atti di citazione e/o di opposizione.
Qualora qualche documento non fosse reperibile sar? valutata la possibilit? di effettuare profittevolmente la perizia.
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